Indennità suppletiva


Uno degli scopi con cui è stato istituito l’IPA è quello di attuare provvedimenti a carattere previdenziale. Al termine dell’attività lavorativa, con il provvedimento di collocamento a riposo, l’iscritto ha diritto alla liquidazione, da parte dell'IPA, delle indennità spettanti:

 

Indennità Suppletiva di Fine Servizio 
 
L'iscritto versa all'Istituto, unitamente alla trattenuta mensile sullo stipendio pensionabile dell'1% per indennità di fine servizio, una quota dello 0,70%, sui medesimi emolumenti, quale indennità suppletiva di fine servizio, in questo caso anche sulla 13^ mensilità. 
Al termine della attività lavorativa all'iscritto viene liquidata una somma pari allo 0,70% degli emolumenti pensionabili degli ultimi 12 mesi, comprensivi della 13° mensilità, per ogni anno di iscrizione all'istituto. 

Viene erogata unitamente all'indennità di fine servizio con gli stessi termini e modalità.

 





Consulta anche

Indennità per cancellazione

Indennità per collocamento a riposo


Immagine Ipa