Previdenza - Indennita per cancellazione


Restituzione quote per cancellazione volontaria

Gli iscritti possono recedere in ogni momento dalla adesione all’Istituto con diritto alla restituzione dei soli contributi previdenziali effettivamente versati, al netto dei crediti eventualmente vantati dall’Istituto. Le domande di cancellazione vengono classificate dagli Enti di appartenenza (datori di lavoro) di ciascun iscritto che forniscono gli importi da liquidare in base alla mensilità nella quale gli stessi hanno presentato la richiesta ad IPA. Il pagamento delle spettanze avviene in tre tranche di pagamento (Determinazione del Commissario Straordinario n° 51 del 21 febbraio 2020), in particolare:

  • 33,33% entro mesi sei dalla data di formale accettazione della richiesta di cancellazione;
  • 33,33% entro mesi dodici dalla data di formale accettazione della richiesta di cancellazione;
  • 33,33% entro mesi diciotto dalla data di formale accettazione della richiesta di cancellazione.

Gli iscritti che esercitano il diritto di recesso, non avranno diritto ad iscriversi nuovamente, se non decorsi mesi trenta dalla cancellazione.

 


Consulta anche

Indennità per collocamento a riposo

Indennità suppletiva


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